ROMA – Il Dpcm sull’emergenza da Covid-19 adottato dal Governo l’8 marzo ha introdotto una serie di misure, alcune delle quali erano peraltro già in vigore, anche per il territorio del Lazio. L’Anci Lazio le ricorda con la seguente sintesi:
a) Stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) restano chiusi musei e istituti di cultura;
e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro
f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
g) sono sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;
h) sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;
i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
l) alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) la modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
o) le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell’emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;
t) è disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame per la sospensione;
u) sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avvengono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;
v) l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l’adozioni di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali; Vige inoltre il divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena.