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    La Corte di Giustizia europea rende migliore il futuro della Valle del Mignone

    5:22 am
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    CAGLIARI / TARQUINIA – La Corte di Giustizia europea, con la sentenza Sez. VI, 16 luglio 2020, causa C-411/19, ha davvero reso migliore il futuro della Valle del Mignone, gravemente resa in pericolo dal progetto di completamento della superstrada Orte – Civitavecchia.

    Come si ricorderà, il T.A.R. Lazio, Sez. I, con l’ordinanza n. 908 del 24 gennaio 2019, aveva rimesso alla Corte di Giustizia europea una questione pregiudiziale di fondamentale importanza per la decisione del ricorso inoltrato dalle Associazioni ambientaliste Italia Nostra, WWF, Forum Ambientalista, LIPU – BirdLife Italia, Gruppo di Intervento Giuridico onlus e da diversi cittadini residenti (difesi dagli avv.ti Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANAS avverso il provvedimento di compatibilità ambientale conclusivo del procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. relativo al “tracciato verde” dell’ultimo lotto (Monte Romano – S. S. n. 1 “Aurelia”) della superstrada Orte – Civitavecchia (S.S. 675 “Umbro-Laziale” – Completamento del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte – Tratto Monte Romano Est-Civitavecchia), ai sensi dell’art. 183, comma 6°, del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 163 del 2006.

    Recependo pressoché tutte le argomentazioni presentate dai ricorrenti, i giudici, nelle conclusioni della ordinanza, hanno rimesso alla decisione della Corte Europea i dubbi ed i quesiti maturati nel corso di questi ultimi anni sulla legittimità della scelta del “tracciato verde” che prevede il completamento della trasversale, composta da 9 viadotti, 1 galleria e 2 svincoli, nell’area integra della Valle del Fiume Mignone. per il completamento della S.S. n. 675 Civitavecchia – Orte.

    Ricordiamo infatti che il “tracciato Verde”, che attraversa la ZPS IT6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” (ambito di progetto comunitario LIFE) e dista tra i 100 metri e 1 chilometro dal SIC IT60I0035 “Fiume Mignone – Basso Corso”, siti della Natura 2000, il principale strumento europeo per la conservazione della biodiversità, tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, entrambi siti della Rete Natura 2000, istituita a livello europeo per la conservazione della biodiversità.

    E la Corte di Giustizia europea si è espressa accogliendo la tesi dei soggetti ricorrenti, nonché più favorevole alle ragioni della salvaguardia ambientale, fissando i seguenti principi a cui deve attenersi il T.A.R. Lazio nel giudizio principale:

    1) l’art. 6 della direttiva n. 92/42/CEE (c.d. direttiva Habitat), sebbene consenta allo Stato membro (in questo caso l’Italia) di intervenire anche in una zona speciale di conservazione (Z.S.C.) per motivi imperativi di interesse pubblico, nonostante l’assenza di mitigazione ambientale e pareri negativi delle Autorità competenti, tuttavia deve propendere per la “soluzione alternativa che comporta minori inconvenienti per l’integrità della zona interessata”;

    2) se il piano o il progetto sia stato valutato negativamente (art. 6, paragrafo 3, della direttiva n. 92/42/CEE) in merito all’incidenza su una Z.S.C., ma lo Stato membro intenda comunque realizzarlo (art. 6, paragrafo 4, della direttiva n. 92/43/CEE) per ragioni imperative di rilevante interesse pubblico, dovrebbero essere previste misure di compensazione ambientale;

    3) la direttiva n. 92/43/CEE prevede che il soggetto proponente il piano o il progetto predisponga lo studio di incidenza ambientale, tuttavia non è consentito allo stesso soggetto proponente di scegliere autonomamente quali misure adottare per la realizzazione del piano o del progetto, qualora sia stato oggetto di conclusioni negative del procedimento di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.).  Il piano o il progetto modificato dovrà esser sottoposto a nuovo procedimento di V.Inc.A.;

    4) la direttiva n. 92/43/CEE prevede che sia lo Stato membro a designare un’autorità preposta alla valutazione dell’incidenza ambientale di piani o progetti su una Z.S.C., tuttavia, dopo il giudizio, non è consentito che una qualsiasi altra autorità “prosegua o completi tale valutazione”.

    Il Giudice europeo ha, quindi, delineato il quadro entro cui si muoverà il giudizio del T.A.R. Lazio, che, comunque, aveva già dato una sua linea di valutazione.

    Infatti, nell’ordinanza di rimessione n. 908 del 2019, sottolineava come l’ANAS non abbia mai dimostrato che il tracciato non avrà incidenze negative sul sito, non avendo nemmeno completato lo studio di incidenza ambientale (V.Inc.A.) nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), come peraltro richiesto dal Ministero dell’Ambiente. Queste le ragioni avevano portato prima il Ministero dell’Ambiente a emettere ben due pareri negativi e poi il T.A.R. del Lazio a recepire la tesi dei ricorrenti sulle ragioni dell’illegittimità del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della delibera CIPE, seguita al primo provvedimento.

    Il Collegio aveva confermato l’ammissibilità e la piena legittimità dei ricorrenti (sia le Associazioni che i singoli residenti) ad impugnare il provvedimento della Presidenza del Consiglio, cosa che era stata contestata dai legali delle controparti. Il T.A.R. Lazio aveva anche rimarcato il consolidato principio che la tutela ambientale non può essere sacrificata rispetto all’interesse economico evidenziando come “…la normativa e la giurisprudenza eurounitaria individuano il bene ambientale come primario” e che “…la scelta e la delimitazione di una zona a protezione speciale non può tener conto di esigenze economiche in quanto esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico… relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.

    Il T.A.R. Lazio aveva anche posto un quesito interpretativo di grande rilievo:  aveva, infatti, chiaramente posto il dubbio sulla legittimità che una decisione di un vertice politico di una Nazione (come la Presidenza del Consiglio dei Ministri) possa sostituire e travalicare quella della massima autorità competente in materia ambientale (Ministero dell’Ambiente) anche in palese presenza di danno ambientale non mitigabile.

    La Corte di Giustizia in proposito si è espressa negativamente, con i conseguenti effetti sulla giurisprudenza futura.

    Dalla Valle del Mignone e dalla perseveranza e dal coraggio dei cittadini, dei Comitati e delle Associazioni sta prendendo quindi corpo una battaglia ben più grande e di validità complessiva per tutta l’Unione Europea, in barba ai tanti soloni che su questo tema hanno speso parole superficiali e disinformate in spregio a qualsiasi forma di rispetto dell’ambiente, del territorio e dei residenti stessi.

    Stefano Deliperi – p. Gruppo d’Intervento Giuridico onlus